| 1. | È vietata la cattura di tutte le specie del genere Rana L. (rana) e del genere Astacus (gambero). |
| 2. | I contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa di Lire 30.000 per ogni rana o gambero catturato. |
| 3. | L'articolo 6 della Legge Regionale 31 Marzo 1977, n. 16 e la Legge Regionale 21 Luglio 1980, n. 32 sono abrogati. |
| 1. | [comma superato dal comma 1 dell'articolo 24 della Legge Regionale 17 Dicembre 1997, n. 41] L'ammontare delle sanzioni amministrative di cui alle Legge Regionale 31 Marzo 1977, n. 16 e Legge Regionale 31 Marzo 1977, n. 17, è raddoppiato. |
La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Valle d'Aosta.