REGIONE VALLE D'AOSTA
Legge Regionale
10 Gennaio 1985, n. 4

Testo coordinato

[modifica la Legge Regionale 31 Marzo 1977, n. 16]

[modificata dalla Legge Regionale 17 Dicembre 1997, n. 41]

Modificazioni ed integrazioni alle Legge Regionale 31 Marzo 1977, n. 16 "Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore" e Legge Regionale 31 Marzo 1977, n. 17 "Tutela della flora alpina"


Articolo 1

1.È vietata la cattura di tutte le specie del genere Rana L. (rana) e del genere Astacus (gambero).
2.I contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa di Lire 30.000 per ogni rana o gambero catturato.
3.L'articolo 6 della Legge Regionale 31 Marzo 1977, n. 16 e la Legge Regionale 21 Luglio 1980, n. 32 sono abrogati.

Articolo 2

1.[comma superato dal comma 1 dell'articolo 24 della Legge Regionale 17 Dicembre 1997, n. 41]
L'ammontare delle sanzioni amministrative di cui alle Legge Regionale 31 Marzo 1977, n. 16 e Legge Regionale 31 Marzo 1977, n. 17, è raddoppiato.

La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Valle d'Aosta.