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| 1. | [comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 30 della Legge Regionale 12 Gennaio 1999, n. 1] Le sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale 31 Marzo 1977, n. 16 "Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore" e dalla Legge Regionale 31 Marzo 1977, n. 17 "Protezione della flora alpina", di importo inferiore a Lire 10.000 sono elevate a Lire 12.000 fino ad un ammontare massimo di Lire 1.000.000. Le altre sanzioni amministrative, di importo uguale o superiore a Lire 10.000, sono moltiplicate per due fino ad un massimo di Lire 3.000.000. |
| 2. | Le sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale 22 Luglio 1980, n. 34, portante "Disciplina delle attività di ricezione turistica all'aperto", sono moltiplicate per tre, ad eccezione della sanzione amministrativa prevista in misura fissa dalla lettera h. del comma 2 dell'articolo 14 (sosta al di fuori delle aree disciplinare dalla Legge), che è elevata a Lire 150.000. |
| 3. | Le sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale 23 Febbraio 1981, n. 15, portante "Norme per la disciplina dell'estrazione di minerali e fossili", sono moltiplicate per due nel minimo e nel massimo edittali. |
| 4. | Le sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale 22 Aprile 1985, n. 17, portante "Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione", sono moltiplicate per due nel minimo e nel massimo edittali. |
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