REGIONE VALLE D'AOSTA
Legge Regionale
12 Gennaio 1999, n. 1

[modifica la Legge Regionale 31 Marzo 1977, n. 16]

[modifica la Legge Regionale 17 Dicembre 1997, n. 41]

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di Leggi Regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001 (Legge finanziaria per gli anni 1999/2001)


Omissis

Articolo 30

Modificazione dell'articolo 24 della Legge Regionale 17 Dicembre 1997, n. 41

1.Il comma 1 dell'articolo 24 della Legge Regionale 17 Dicembre 1997, n. 41 è sostituito dal seguente:
1.Le sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale 31 Marzo 1977, n. 16 "Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore" e dalla Legge Regionale 31 Marzo 1977, n. 17 "Protezione della flora alpina", di importo inferiore a Lire 10.000 sono elevate a Lire 12.000 fino ad un ammontare massimo di Lire 1.000.000. Le altre sanzioni amministrative, di importo uguale o superiore a Lire 10.000, sono moltiplicate per due fino ad un massimo di Lire 3.000.000.
2.I dispositivi di cui al comma 1 si applicano anche alle sanzioni non definite al momento dell'entrata in vigore della Legge.

Omissis

Articolo 36

Dichiarazione d'urgenza

1.La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.