Omissis
| 1. | Il comma 1 dell'articolo 24 della Legge Regionale 17 Dicembre 1997, n. 41 è sostituito dal seguente: | |
| 1. | Le sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale 31 Marzo 1977, n. 16 "Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore" e dalla Legge Regionale 31 Marzo 1977, n. 17 "Protezione della flora alpina", di importo inferiore a Lire 10.000 sono elevate a Lire 12.000 fino ad un ammontare massimo di Lire 1.000.000. Le altre sanzioni amministrative, di importo uguale o superiore a Lire 10.000, sono moltiplicate per due fino ad un massimo di Lire 3.000.000. | |
| 2. | I dispositivi di cui al comma 1 si applicano anche alle sanzioni non definite al momento dell'entrata in vigore della Legge. | |
Omissis
| 1. | La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.