| 1. | Le lettere a. e d. del comma 2 dell'articolo 12 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6, sono così sostituite: |
| a. | dall'ultima domenica di Settembre al 31 Dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco; |
| d. | dall'ultima domenica di Maggio al 31 Agosto: Tuber aestivum Vitt. detto volgarmente tartufo d'estate o scorsone. |
| 2. | Al comma 4 dell'articolo 12 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6 la frase: "da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole" è sostituita dalla seguente: "da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima della levata del sole". |
| 3. | Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6 sono aggiunti i seguenti: |
| 4 bis. | La levata del sole ed il tramonto sono indicati nella sottostante tabella:
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| |
| MESE | GIORNO | SORGE | TRAMONTA |
| Gennaio | 1-14 | 7,40 | 16,47 |
| | 15-31 | 7,38 | 17,01 |
| Febbraio | 1-14 | 7,25 | 17,22 |
| | 15-28 | 7,09 | 17,40 |
| Marzo | 1-14 | 6,48 | 17,58 |
| | 15-31 | 6,25 | 18,14 |
| Aprile | 1-14 | 5,56 | 18,33 |
| | 15-30 | 5,33 | 18,48 |
| Maggio | 1-14 | 5,09 | 19,06 |
| | 15-31 | 4,52 | 19,21 |
| Giugno | 1-14 | 4,39 | 19,36 |
| | 15-30 | 4,36 | 19,45 |
| Luglio | 1-14 | 4,39 | 19,47 |
| | 15-31 | 4,48 | 19,42 |
| Agosto | 1-14 | 5,04 | 19,28 |
| | 15-31 | 5,18 | 19,10 |
| Settembre | 1-14 | 5,36 | 18,44 |
| | 15-30 | 5,50 | 18,20 |
| Ottobre | 1-14 | 6,07 | 17,52 |
| | 15-31 | 6,23 | 17,29 |
| Novembre | 1-14 | 6,43 | 17,04 |
| | 15-30 | 7,00 | 16,49 |
| Dicembre | 1-14 | 7,19 | 16,39 |
| | 15-31 | 7,32 | 16,38 |
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| 4 ter. | Nel periodo di vigenza dell'ora legale gli orari indicati sono posticipati di un'ora. |
| 4. | I commi 8 e 9 dell'articolo 12 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6 sono sostituiti dai seguenti: |
| 8. | In relazione all'andamento climatico stagionale, su proposta delle Comunità Montane, la Giunta regionale può introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità. |
| 9. | La Comunità Montana, qualora sia necessaria la razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico-fisica del terreno nonché al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, può limitare o sospendere temporaneamente la raccolta. |
| 1. | Al comma 2 dell'articolo 20 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6: |
| a. | le parole: "da lire 300.000 a lire 3.000.000", sono sostituite dalle parole: "da € 155,00 a € 1.549,00"; |
| b. | le parole: "da lire 100.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle parole: "da € 52,00 a € 516,00"; |
| c. | le parole: "da lire 10.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle parole: "da € 5,00 a € 52,00"; |
| d. | le parole: "da lire 10.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle parole: "da € 5,00 a € 52,00"; |
| e. | le parole: "da lire 10.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle parole: "da € 5,00 a € 52,00"; |
| f. | le parole: "da lire 500.000 a lire 5.000.000" sono sostituite dalle parole: "da € 258,00 a € 2.582,00"; |
| g. | le parole: "da lire 500.000 a lire 5.000.000" sono sostituite dalle parole: "da € 258,00 a € 2.582,00"; |
| h. | le parole: "da lire 10.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle parole: "da € 5,00 a € 52,00"; |
| i. | le parole: "da lire 300.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle parole: "da € 155,00 a € 1.549,00"; |
| ERRATA CORRIGE pubblicata nel BUR n. 39 del 22 Settembre 2004:
Dopo la lettera i., in luogo delle lettere: j., k., l., m., n., o., p., q., r., s., t., u. leggasi: l., m., n., o., p., q., r., s., t., u., v., z.
Pertanto le lettere sono rettificate come segue: |
| l. | le parole: "da lire 100.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle parole: "da € 52,00 a € 516,00"; |
| m. | le parole: "da lire 500.000 a lire 5.000.000" sono sostituite dalle parole: "da € 258,00 a € 2.582,00"; |
| n. | le parole: "da lire 1.000.000 a lire 10.000.000" sono sostituite dalle parole: "da € 516,00 a € 5.165,00"; |
| o. | le parole: "da lire 500.000 a lire 5.000.000" sono sostituite dalle parole: "da € 258,00 a € 2.582,00"; |
| p. | le parole: "da lire 500.000 a lire 5.000.000" sono sostituite dalle parole: "da € 258,00 a € 2.582,00"; |
| q. | le parole: "da lire 10.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle parole: "da € 5,00 a € 52,00"; |
| r. | le parole: "da lire 500.000 a lire 5.000.000" sono sostituite dalle parole: "da € 258,00 a € 2.582,00"; |
| s. | le parole: "da lire 300.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle parole: "da € 155,00 a € 1.549,00"; |
| t. | le parole: "da lire 300.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle parole: "da € 155,00 a € 1.549,00"; |
| u. | le parole: "da lire 20.000 a lire 200.000" sono sostituite dalle parole: "da € 10,00 a € 103,00"; |
| v. | le parole: "da lire 50.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle parole: "da € 25,00 a € 258,00"; |
| z. | le parole: "da lire 5.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle parole: "da € 3,00 a € 26,00.". |
| 2. | Il comma 6 dell'articolo 20 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6 è sostituito dal seguente: |
| 6. | I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dalla Comunità Montana con contestuale invio di copia del provvedimento al Servizio Programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della Regione. |
| 1. | La tassa di concessione regionale, prevista per l'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, è dovuta, annualmente, entro il 31 Gennaio, nella misura fissata al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con Decreto Legislativo 22 Giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed è versata alla Comunità montana competente per territorio. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza. |
| 2. | La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento. |
| 3. | Per la ricerca e la raccolta di tartufi senza aver effettuato il pagamento della prescritta tassa annuale, si applicano le sanzioni tributarie previste dall'articolo 6 della Legge Regionale 28 Maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni e le relative procedure. |
| 4. | Il sessanta per cento dei proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 20 spettano alle Comunità Montane, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura e di sostegno all'attività delle Associazioni Tartufai. |
| 5. | Sono di competenza delle Comunità montane le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della Legge Regionale 28 Maggio 1980, n. 57, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio, limitatamente alla tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi. |
| 6. | Le istanze di rimborso devono essere presentate alla Comunità montana competente per territorio, che provvede all'istruttoria e ai relativi adempimenti. |
| 7. | Il trasferimento dalle Comunità montane alla Regione delle somme di cui al comma 4 deve essere effettuato entro il mese successivo a quello della riscossione. Saranno stabiliti dalla Giunta regionale i tempi e le modalità per la comunicazione alla Regione dei dati relativi alle riscossioni effettuate. |
La Legge Regionale 13 Aprile 2004, n. 4, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006", è pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 14 Aprile 2004, n. 15.
La Legge Regionale 17 Maggio 1994, n. 14, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 Maggio 1994, n. 22.
La Legge Regionale 28 Febbraio 2000, n. 13, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della regione dell'Umbria", è pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 Marzo 2000, n. 11.
| 1. | Le operazioni colturali da effettuare sono determinate a seguito di sopralluogo e tenuto conto della specie di tartufo presente nella zona, dall'apposita commissione tecnica costituita presso ogni Comunità montana e composta da: |
| a. | un rappresentante della Comunità montana che la presiede; |
| b. | un rappresentante della Regione indicato dall'Assessore all'agricoltura e foreste; |
| c. | un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; |
| d. | un rappresentante delle Associazioni tartufai territorialmente costituite e riconosciute; |
| e. | un rappresentante delle organizzazioni agricole più rappresentative a livello nazionale. |
| Le designazioni dei componenti la commissione devono pervenire entro 20 giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la commissione si intende regolarmente costituita anche con designazioni parziali. |
| 2. | Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta dell'importo di € 26,00. Per i dipendenti regionali designati dalla Regione in propria rappresentanza, trova applicazione la disciplina per essi vigente in tema di emolumenti. |
| 3. | Ai componenti della commissione esterni all'Amministrazione regionale incaricati di effettuare per conto della stessa accertamenti o sopralluoghi in Comuni diversi da quelli di residenza, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nonché l'indennità di missione nella misura ed alle condizioni vigenti per i dipendenti regionali di ottavo livello funzionale. |