REGIONE UMBRIA
Legge Regionale
26 Maggio 2004, n. 8

[modifica la Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6]

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6 - "Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi"


Articolo 1

Integrazioni all'articolo 1

1.Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6 sono aggiunti i seguenti:
1 bis.La Regione tutela il patrimonio tartuficolo umbro con:
a.la certificazione della micorrizzazione con tartufo dell'Umbria delle piante tartufigene commercializzate nella regione;
b.l'adozione di un marchio di qualità del tartufo bianco e del tartufo nero dell'Umbria.
1 ter.La Regione tutela e valorizza il patrimonio tartuficolo naturale e ne favorisce la ricerca libera ai sensi dell'articolo 2.

Articolo 2

Modificazioni all'articolo 2

1.L'articolo 2 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6 è sostituito dal seguente:

Articolo 2

Ambiti in cui la raccolta è libera

1.La raccolta dei tartufi è libera:
a.nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente normativa;
b.nei parchi e nelle oasi, con esclusione delle zone di "riserva integrale" come definite dalla Legge Regionale 3 Marzo 1995, n. 9, nonché nelle aree demaniali, nelle zone di ripopolamento e cattura, zone addestramento cani;
c.nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agro-turistico-venatorie nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di caccia chiusa, con modalità di accesso definite dalla Giunta regionale sentite le associazioni ed il legale rappresentante dell'ente gestore o dell'azienda proprietaria.

Articolo 3

Modificazioni all'articolo 3

1.Al comma 3 dell'articolo 3 della della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6, le parole: "Sono fatte salve le tabellazioni già apposte." sono soppresse.

Articolo 4

Integrazioni all'articolo 4

1.Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6 sono aggiunti i seguenti:
2 bis.Per presenza diffusa si intende una quantità minima di tartufi pari a due chilogrammi per ettaro durante il periodo di raccolta della specie.
2 ter.Il requisito della presenza diffusa del tartufo ai fini del riconoscimento di tartufaia controllata è accertato dalla Commissione con il cane addestrato, durante il periodo della raccolta, mediante controlli a campione.
2 quater.La superficie massima delle tartufaie controllate non può superare i tre ettari.
2 quinquies.Nei confronti di eventuali consorzi od altre forme associative tra aventi titolo alle tartufaie controllate, comunque tra loro confinanti, il limite di cui al comma 2 quater è elevato a quindici ettari.

Articolo 5

Modificazioni all'articolo 5

1.Al comma 2 dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6, le parole: "piano quinquennale" sono sostituite dalle parole: "piano triennale".
2.Al comma 3 dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6 le parole: "tre anni" sono sostituite dalle parole: "un anno".
3.Al comma 5 dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6 la parola: "quinquennale" è sostituita dalla parola: "triennale".

Articolo 6

Modificazioni all'articolo 6

1.Al comma 2 dell'articolo 6 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6 le parole: "lire 50.000" sono sostituite dalle parole: "€ 26,00".

Articolo 7

Modificazioni ed integrazioni all'articolo 8

1.Al comma 1 dell'articolo 8 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6 le parole: "idonee piante tartufigene" sono sostituite dalle parole: "piante tartufigene con micorrizzazione garantita e controllata per campionamento".
2.Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6 è aggiunto il seguente:
1 bis.Le tartufaie coltivate possono essere autorizzate esclusivamente nelle zone vocate come da apposita mappatura di cui all'articolo 19.

Articolo 8

Modificazioni all'articolo 9

1.Alla lettera b. del comma 2 dell'articolo 9 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6 la parola: "quinquennale" è sostituita dalla parola: "triennale".

Articolo 9

Modificazioni all'articolo 10

1.I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6 sono abrogati.
2.Il comma 6 dell'articolo 10 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6 è sostituito dal seguente:
6.L'accesso alle zone di cui alla lettera c. del comma 1 dell'articolo 2 non può essere subordinato al pagamento di tasse, canoni o corrispettivi di alcun genere.

Articolo 10

Modificazioni ed integrazioni all'articolo 12

1.Le lettere a. e d. del comma 2 dell'articolo 12 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6, sono così sostituite:
a.dall'ultima domenica di Settembre al 31 Dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
d.dall'ultima domenica di Maggio al 31 Agosto: Tuber aestivum Vitt. detto volgarmente tartufo d'estate o scorsone.
2.Al comma 4 dell'articolo 12 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6 la frase: "da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole" è sostituita dalla seguente: "da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima della levata del sole".
3.Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6 sono aggiunti i seguenti:
4 bis.La levata del sole ed il tramonto sono indicati nella sottostante tabella:

MESEGIORNOSORGETRAMONTA
Gennaio1-147,4016,47
 15-317,3817,01
Febbraio1-147,2517,22
 15-287,0917,40
Marzo1-146,4817,58
 15-316,2518,14
Aprile1-145,5618,33
 15-305,3318,48
Maggio1-145,0919,06
 15-314,5219,21
Giugno1-144,3919,36
 15-304,3619,45
Luglio1-144,3919,47
 15-314,4819,42
Agosto1-145,0419,28
 15-315,1819,10
Settembre1-145,3618,44
 15-305,5018,20
Ottobre1-146,0717,52
 15-316,2317,29
Novembre1-146,4317,04
 15-307,0016,49
Dicembre1-147,1916,39
 15-317,3216,38

4 ter.Nel periodo di vigenza dell'ora legale gli orari indicati sono posticipati di un'ora.
4.I commi 8 e 9 dell'articolo 12 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6 sono sostituiti dai seguenti:
8.In relazione all'andamento climatico stagionale, su proposta delle Comunità Montane, la Giunta regionale può introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità.
9.La Comunità Montana, qualora sia necessaria la razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico-fisica del terreno nonché al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, può limitare o sospendere temporaneamente la raccolta.

Articolo 11

Integrazioni all'articolo 13

1.Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6, è aggiunto il seguente:
2 bis.Per facilitare la conoscenza delle materie indicate al comma 2, le Comunità Montane e le Associazioni Tartufai possono organizzare appositi corsi.

Articolo 12

Modificazioni ed integrazioni all'articolo 15

1.Dopo la lettera f. del comma 2 dell'articolo 15 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6, è aggiunta la seguente:
f bis.La costituzione di zone sperimentali a gestione speciale previo accordo tra le Comunità Montane e le Associazioni Tartufai.
2.Il comma 5 dell'articolo 15 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6, è sostituito dal seguente:
5.L'Azienda costituita ai sensi del comma 6 dell'articolo 112, della Legge Regionale 2 Marzo 1999, n. 3, cura la produzione di piante tartufigene certificate con le modalità stabilite con la presente legge.

Articolo 13

Modificazioni all'articolo 19

1.L'articolo 19 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6 è sostituito dal seguente:

Articolo 19

Zone geografiche

1.Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Comunità Montane, anche in collaborazione con le Associazioni Tartufai, effettuano la mappatura in scala 1:25.000 delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura.
2.I Comuni possono inserire tali aree nel Piano Regolatore Generale quali zone di particolare rispetto naturalistico.
3.Nelle aree particolarmente vocate è vietato il taglio di specie arboree ed erbacee per almeno tre metri lungo le sponde dei corsi d'acqua ed è vietato qualsiasi intervento di modifica dei fossi e dei corsi d'acqua.

Articolo 14

Modificazioni all'articolo 20

1.Al comma 2 dell'articolo 20 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6:
a.le parole: "da lire 300.000 a lire 3.000.000", sono sostituite dalle parole: "da € 155,00 a € 1.549,00";
b.le parole: "da lire 100.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle parole: "da € 52,00 a € 516,00";
c.le parole: "da lire 10.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle parole: "da € 5,00 a € 52,00";
d.le parole: "da lire 10.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle parole: "da € 5,00 a € 52,00";
e.le parole: "da lire 10.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle parole: "da € 5,00 a € 52,00";
f.le parole: "da lire 500.000 a lire 5.000.000" sono sostituite dalle parole: "da € 258,00 a € 2.582,00";
g.le parole: "da lire 500.000 a lire 5.000.000" sono sostituite dalle parole: "da € 258,00 a € 2.582,00";
h.le parole: "da lire 10.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle parole: "da € 5,00 a € 52,00";
i.le parole: "da lire 300.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle parole: "da € 155,00 a € 1.549,00";
ERRATA CORRIGE pubblicata nel BUR n. 39 del 22 Settembre 2004:
Dopo la lettera i., in luogo delle lettere: j., k., l., m., n., o., p., q., r., s., t., u. leggasi: l., m., n., o., p., q., r., s., t., u., v., z.
Pertanto le lettere sono rettificate come segue:
l.le parole: "da lire 100.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle parole: "da € 52,00 a € 516,00";
m.le parole: "da lire 500.000 a lire 5.000.000" sono sostituite dalle parole: "da € 258,00 a € 2.582,00";
n.le parole: "da lire 1.000.000 a lire 10.000.000" sono sostituite dalle parole: "da € 516,00 a € 5.165,00";
o.le parole: "da lire 500.000 a lire 5.000.000" sono sostituite dalle parole: "da € 258,00 a € 2.582,00";
p.le parole: "da lire 500.000 a lire 5.000.000" sono sostituite dalle parole: "da € 258,00 a € 2.582,00";
q.le parole: "da lire 10.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle parole: "da € 5,00 a € 52,00";
r.le parole: "da lire 500.000 a lire 5.000.000" sono sostituite dalle parole: "da € 258,00 a € 2.582,00";
s.le parole: "da lire 300.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle parole: "da € 155,00 a € 1.549,00";
t.le parole: "da lire 300.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle parole: "da € 155,00 a € 1.549,00";
u.le parole: "da lire 20.000 a lire 200.000" sono sostituite dalle parole: "da € 10,00 a € 103,00";
v.le parole: "da lire 50.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle parole: "da € 25,00 a € 258,00";
z.le parole: "da lire 5.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle parole: "da € 3,00 a € 26,00.".
2.Il comma 6 dell'articolo 20 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6 è sostituito dal seguente:
6.I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dalla Comunità Montana con contestuale invio di copia del provvedimento al Servizio Programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della Regione.

Articolo 15

Modificazioni all'articolo 22

1.Il comma 4 dell'articolo 22 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6 è sostituito dal seguente:
4.Il sessanta per cento dei proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 20 spettano alle Comunità Montane, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura e di sostegno all'attività delle Associazioni Tartufai.

Articolo 16

1.Dopo l'articolo 22 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6 è aggiunto il seguente:

Articolo 22 bis

Norme regolamentari

1.La Regione emana entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge norme regolamentari per l'attuazione della stessa, sentita la competente Commissione consiliare.

Articolo 17

Norma Finanziaria

1.Al finanziamento della minore entrata quantificata in euro ottantamila con imputazione all'UPB 1.01.001 (Cap. 100) parte entrata per l'anno 2004 e successivi, derivante dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 22 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6, così come sostituito dall'articolo 15 della presente Legge, si provvede con riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui alla Legge Regionale 17 Maggio 1994, n. 14 con imputazione alla UPB 07.1.013 (Cap. 4190/6260) del Bilancio Parte Spesa.
2.La Giunta regionale è autorizzata a norma della vigente Legge Regionale di contabilità ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, al Bilancio regionale.

Articolo 18

Norma finale

1.La Commissione di cui all'articolo 6 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6 effettua la verifica delle tartufaie controllate, esistenti alla data di entrata in vigore della presente Legge e, qualora accerti l'inesistenza del requisito della presenza diffusa pari a due chilogrammi per ettaro, propone la revoca del riconoscimento alla competente Comunità Montana.
2.Entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge, le tartufaie controllate costituite precedentemente dovranno essere riperimetrate.


AVVERTENZA
Il testo della Legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione Promulgazione Leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dei commi 1, 3 e 4 dell'articolo 8 della Legge Regionale 20 Dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di Legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


NOTE AL TESTO DELLA LEGGE

Nota al titolo della legge:
La Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6, recante "Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi" (pubblicata nel B.U.R. 16 Marzo 1994, n. 11), è stata modificata ed integrata dalla Legge Regionale 26 Marzo 1997, n. 10 (in B.U.R. 2 aprile 1997, n. 17).

Note all'articolo 17:
Il testo vigente dell'articolo 22 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6, come modificato dalla Legge Regionale 26 Marzo 1997, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge) e dalla presente Legge, è il seguente:

Articolo 22

Tassa di concessione

1.La tassa di concessione regionale, prevista per l'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, è dovuta, annualmente, entro il 31 Gennaio, nella misura fissata al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con Decreto Legislativo 22 Giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed è versata alla Comunità montana competente per territorio. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
2.La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento.
3.Per la ricerca e la raccolta di tartufi senza aver effettuato il pagamento della prescritta tassa annuale, si applicano le sanzioni tributarie previste dall'articolo 6 della Legge Regionale 28 Maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni e le relative procedure.
4.Il sessanta per cento dei proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 20 spettano alle Comunità Montane, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura e di sostegno all'attività delle Associazioni Tartufai.
5.Sono di competenza delle Comunità montane le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della Legge Regionale 28 Maggio 1980, n. 57, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio, limitatamente alla tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.
6.Le istanze di rimborso devono essere presentate alla Comunità montana competente per territorio, che provvede all'istruttoria e ai relativi adempimenti.
7.Il trasferimento dalle Comunità montane alla Regione delle somme di cui al comma 4 deve essere effettuato entro il mese successivo a quello della riscossione. Saranno stabiliti dalla Giunta regionale i tempi e le modalità per la comunicazione alla Regione dei dati relativi alle riscossioni effettuate.

La Legge Regionale 13 Aprile 2004, n. 4, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006", è pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 14 Aprile 2004, n. 15.

La Legge Regionale 17 Maggio 1994, n. 14, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 Maggio 1994, n. 22.

La Legge Regionale 28 Febbraio 2000, n. 13, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della regione dell'Umbria", è pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 Marzo 2000, n. 11.

Nota al comma 1 dell'articolo 18:
Il testo dell'articolo 6 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

Articolo 6

Commissioni

1.Le operazioni colturali da effettuare sono determinate a seguito di sopralluogo e tenuto conto della specie di tartufo presente nella zona, dall'apposita commissione tecnica costituita presso ogni Comunità montana e composta da:
a.un rappresentante della Comunità montana che la presiede;
b.un rappresentante della Regione indicato dall'Assessore all'agricoltura e foreste;
c.un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
d.un rappresentante delle Associazioni tartufai territorialmente costituite e riconosciute;
e.un rappresentante delle organizzazioni agricole più rappresentative a livello nazionale.
Le designazioni dei componenti la commissione devono pervenire entro 20 giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la commissione si intende regolarmente costituita anche con designazioni parziali.
2.Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta dell'importo di € 26,00. Per i dipendenti regionali designati dalla Regione in propria rappresentanza, trova applicazione la disciplina per essi vigente in tema di emolumenti.
3.Ai componenti della commissione esterni all'Amministrazione regionale incaricati di effettuare per conto della stessa accertamenti o sopralluoghi in Comuni diversi da quelli di residenza, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nonché l'indennità di missione nella misura ed alle condizioni vigenti per i dipendenti regionali di ottavo livello funzionale.


Il testo aggiornato e coordinato della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6, con le ulteriori modifiche ed integrazioni introdotte dalla presente Legge, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione successivamente.

Formula Finale:
La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione dell'Umbria.