STATUTO

dell'Associazione DLF Rimini

Articolo 1

Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

Promossa dall'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario è costituita l'Associazione denominata "Dopolavoro Ferroviario" di Rimini, in sigla DLF di Rimini, la quale è disciplinata dal presente Statuto e dalle vigenti leggi in materia.
Essa ha sede in Rimini via Roma n.70.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2

Finalità e scopi

L'Associazione è apartitica, democratica, non ha fini di lucro, è di promozione sociale e si propone di promuovere, gestire e coordinare le attività culturali, formative, ricreative, turistiche, sportive dilettantistiche, sociali ed assistenziali per il proficuo impiego del tempo libero dei soci.
L'Associazione curerà anche quelle ulteriori attività, promosse dalla Società FS o derivanti dagli accordi firmati con le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, concernenti materie connesse alla realizzazione di un benessere aggiuntivo per i dipendenti della Società FS in servizio ed in quiescenza.
L'Associazione potrà, per il conseguimento delle finalità istituzionali, stipulare convenzioni ed accordi, partecipare e/o costituire società strumentali, organismi, enti a carattere nazionale, regionale e locale.

Articolo 3

Adesione all'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario

L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario con sede in Roma, Via Como 1.
Ne accetta le norme statutarie e regolamentari, ne condivide gli indirizzi, gli scopi e le finalità e si conforma alle sue direttive, anche per quanto riguarda l'ambito territoriale di giurisdizione.
Il venir meno dell'adesione, per qualsiasi motivo, all'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario comporta l'automatico scioglimento dell'Associazione.

Articolo 4

Soci

Sono soci dell'Associazione DLF di Rimini i dipendenti e gli ex dipendenti della Società FS ed i dipendenti di Società del Gruppo FS secondo modalità da concordare tra queste e l'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario.
L'appartenenza all'Associazione di Rimini è determinata, per libera scelta, dalla sede di lavoro, dalla residenza o dal domicilio.
Non si può essere contemporaneamente soci di più Associazioni del Dopolavoro Ferroviario.
La qualità di socio è elemento essenziale per partecipare alla vita attiva dell'Associazione, alle consultazioni elettorali e per ricoprire cariche sociali interne.

Articolo 5

Acquisizione e perdita della qualità di socio

La qualità di socio si acquista con il versamento della quota sociale di iscrizione o sottoscrizione della delega per la trattenuta a ruolo.
L'impegno del socio dipendente della Società FS e/o del Gruppo FS è annuo e s'intende tacitamente rinnovato per le iscrizioni con trattenuta a ruolo quando il socio entro il 30 settembre non revochi la delega alla Società FS S.p.A.
La qualità di socio si perde:

  1. per mancato versamento della quota sociale nel termine fissato dall'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario o per revoca della delega;
  2. per radiazione ai sensi dell'articolo 19 del presente Statuto;
  3. per decadenza ai sensi dell'articolo 20 del presente Statuto.
I soci che partecipano alle consultazioni elettorali e che vengono eletti a ricoprire cariche sociali, nonché i loro eventuali successori in caso di dimissioni o decadenza, devono possedere la qualifica di socio, senza soluzioni di continuità, dalla data stessa delle elezioni.

Articolo 6

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto:

  1. per l'elezione degli Organi direttivi dell'Associazione;
  2. per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti;
  3. per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto annuale.
I soci hanno diritto: I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale assunta dagli Organi competenti nel rispetto dello Statuto stesso.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Sindaci.

Articolo 8

Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci; le sue deliberazioni sono adottate in conformità al presente Statuto ed a maggioranza dei voti.
L'Assemblea dei soci deve essere convocata mediante avviso da affiggere almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, nella sede sociale, nei luoghi ove si svolgono le attività sociali.
L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente più della metà dei soci; in seconda convocazione, anche nella stessa giornata a distanza di almeno due ore, qualunque sia il numero dei partecipanti.
Ogni socio può rappresentare, con delega sottoscritta, un solo altro socio.
L'Assemblea è convocata, almeno due volte l'anno per:

  1. l'approvazione del bilancio di previsione;
  2. l'approvazione del rendiconto annuale.
L'Assemblea è inoltre convocata: L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal socio più anziano presente alla riunione ed è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea medesima, la quale nomina anche un segretario e, occorrendo, due scrutatori.
I verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci verranno conservati in appositi registri ed affissi per 10 giorni nella sede sociale.
Le delibere dell'Assemblea dei soci, sia in sede ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti o che si siano astenuti dal voto.

Articolo 9

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo deliberante dell'Associazione; si rinnova ogni 4 anni, salvo i casi di scioglimento anticipato a norma del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo è composto di:

Ai fini della determinazione del numero dei Consiglieri da eleggere, deve essere preso in considerazione il totale dei soci risultanti iscritti 90 giorni prima della data fissata per le operazioni di voto.
I Consiglieri sono eletti, con il sistema proporzionale puro, su liste elettorali composte di soci.
Tutti i soci sono elettori ed eleggibili.
Le liste elettorali per essere presentate devono essere sottoscritte da almeno il 10% di soci che risultano iscritti all'Associazione 90 giorni prima della data fissata per l'inizio delle operazioni di voto, salvo diversa disposizione regolamentare dell'Associazione Nazionale DLF.
Modalità e tempi per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio Direttivo sono stabilite dal Regolamento elettorale approvato dall'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario.
Nelle ipotesi di dimissioni o decadenza di un Consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti della stessa lista.
Il Consigliere che non interviene, senza valido motivo, a tre sedute consecutive decade dalla carica e gli subentra il primo dei non eletti della stessa lista. La dichiarazione di decadenza deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver chiesto per iscritto all'interessato i motivi dell'assenza ed aver valutato discrezionalmente la validità delle giustificazioni addotte.

Articolo 10

Attribuzioni e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione dell'Associazione.
In particolare, il Consiglio Direttivo:

  1. promuove le iniziative e le attività della Associazione e tratta tutte le questioni di carattere generale;
  2. provvede alla programmazione delle attività sociali, autorizzando le relative spese nei limiti delle somme stanziate dal bilancio preventivo;
  3. delibera in merito agli atti contrattuali per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
  4. redige il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale unitamente alla relazione sul programma dell'attività da svolgere secondo il preventivo e di quella svolta nell'esercizio cui si riferisce il consuntivo; redige, altresì, le note di variazione al bilancio per le spese che non rientrano nella disponibilità del bilancio preventivo. Le note di variazione sono approvate con le stesse modalità di approvazione del bilancio preventivo;
  5. decide sull'accettazione, sulla radiazione e sulla decadenza dei soci;
  6. elegge tra i suoi membri il Presidente e su proposta di questi il Vice Presidente, ratifica la nomina del Segretario e dell'Amministratore definendone i poteri salvo quanto previsto dall'articolo 11;
  7. fissa le attribuzioni e le competenze dei responsabili dei Circoli, settori e gruppi approvando i relativi regolamenti;
  8. ratifica l'elezione dei Responsabili dei Circoli, dei gruppi e l'affidamento dei settori di attività.
Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Il Consiglio è convocato almeno una volta al mese dal Presidente ed ogni qualvolta lo richiede 1/3 dei consiglieri o il Collegio dei Sindaci, con preavviso di almeno 5 giorni, salvo i casi di comprovata urgenza.
Alle riunioni del Consiglio possono partecipare senza diritto di voto i Responsabili dei Circoli.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto, su apposito registro, a cura del Segretario, il relativo verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 11

Il Presidente

Il Presidente è eletto tra tutti i consiglieri a maggioranza assoluta degli aventi diritto. È possibile l'elezione per non più di due mandati consecutivi.
Il Presidente rappresenta l'Associazione DLF. Egli ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:

  1. convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo;
  2. formalizza nei confronti dei Consiglieri le responsabilità di settore, secondo le indicazioni di cui al punto h) dell'articolo 10;
  3. nomina il Segretario e l'Amministratore;
  4. esercita un potere d'indirizzo dell'azione dell'Amministratore;
  5. delega al Vice Presidente alcune fra le sue funzioni;
  6. stipula con definitiva validità gli atti contrattuali per lo svolgimento delle attività dell'Associazione DLF, previa deliberazione del Consiglio;
  7. dispone il pagamento delle spese correnti e la riscossione delle entrate, in conformità alle deliberazioni del Consiglio;
  8. assicura la tempestiva compilazione dei preventivi e dei rendiconti;
  9. esegue verifiche periodiche in cassa;
  10. cura l'esatta osservanza dello Statuto del Regolamento da parte di tutti i soci;
  11. può, in caso di necessità, autorizzare, con propria delibera, spese ulteriori. Le delibere adottate in via d'urgenza dal Presidente dovranno essere sottoposte per la ratifica al Consiglio Direttivo alla prima riunione utile;
  12. esegue ogni altro mandato conferitogli dal Consiglio.
Per quanto riguarda gli impegni di natura finanziaria, il Presidente agisce con firma abbinata a quella dell'Amministratore.
Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'Amministratore compongono l'Ufficio di Presidenza dell'Associazione DLF.

Articolo 12

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente, su proposta del Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta ed a scrutinio segreto, tra i suoi componenti.
Sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza.
Coadiuva il Presidente ed esercita le deleghe ricevute.

Articolo 13

Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente. Nel caso in cui non rivesta la carica di Consigliere non ha diritto di voto.

Articolo 14

L'Amministratore

L'Amministratore è nominato dal Presidente. Nel caso in cui non rivesta la carica di Consigliere non ha diritto di voto.
L'Amministratore è responsabile della struttura tecnico-amministrativa e dei beni patrimoniali dell'Associazione. Tuttavia egli può affidare ad altri incaricati dell'Associazione e dei Circoli la custodia degli stessi o parte di essi mediante sub-inventari, note di consegna e ricevute.
L'Amministratore è altresì responsabile:

  1. dell'esecuzione delle operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale dell'Associazione, su indicazione del Presidente o di chi ne fa le veci, sulla base delle direttive del Consiglio. I documenti contabili sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e dall'Amministratore;
  2. della tenuta e conservazione delle scritture contabili e fiscali secondo gli artt. 2219 e 2220 del codice civile, nonché degli altri libri eventualmente previsti dagli organismi dell'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario;
  3. di presentare periodicamente ed ogni qualvolta ne viene richiesto al Presidente ed al Consiglio Direttivo la situazione finanziaria dell'Associazione;
  4. di predisporre tutti gli elementi al Consiglio Direttivo per la compilazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale.

Articolo 15

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il termine di presentazione del bilancio di previsione da parte degli organi esecutivi è fissato al 15 novembre dell'anno che precede quello cui si riferisce ed il termine di approvazione è fissata al 30 novembre.
Il termine di presentazione del rendiconto annuale da parte degli organi esecutivi è fissato al 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed il termine di approvazione è fissato al 31 maggio.
Il bilancio di previsione ed il rendiconto annuale, entro 30 giorni dalla loro approvazione, devono essere inviati all'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario.

Articolo 16

I Circoli

Per il conseguimento delle finalità istituzionali ed al fine di rendere fattiva la partecipazione degli iscritti anche di altre Associazioni del tempo libero ed ampliare lo spirito di colleganza, l'Associazione potrà istituire Circoli nei quali accogliere i propri soci ed i soci di Associazioni collegate o aderenti all'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario.
Il Circolo costituisce sede organizzativa decentrata.
Sovraintende alle attività del Circolo un Comitato, scelto dai soci partecipanti alle attività del Circolo, che agisce nell'ambito dell'indirizzo programmatico del Consiglio Direttivo dell'Associazione, con un Responsabile eletto dagli aderenti al Circolo.
L'attività del Circolo si svolge secondo le norme previste da apposito regolamento emanato dall'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario. Alle risorse assegnate al Circolo dal Consiglio Direttivo potranno aggiungersi quelle di ciascun partecipante alle attività, anche se appartenente ad altra Associazione, ai sensi dell'articolo 111 3° comma, seconda parte del DPR. 917/86, purché siano a questi garantiti nell'Associazione presso la quale è iscritto i diritti di cui al D. Lgs. 460/97.

Articolo 17

Entrate e Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

  1. da quota parte del tesseramento secondo quanto stabilito dall'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario;
  2. da ulteriori quote e proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente Statuto;
  3. dal ricavato di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
  4. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  5. da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, ecc.;
  6. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
  7. da contributi erogati dall'Associazione Nazionale DLF.
Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili né rivalutabili.
Il patrimonio dell'Associazione per il conseguimento degli scopi, secondo lo Statuto, è costituito da: L'Associazione può assumere impegni finanziari ed obbligazioni in proprio.
L'Associazione, per lo svolgimento delle attività istituzionali, potrà utilizzare il patrimonio immobiliare della Società FS e/o dell'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario concesso a qualsiasi titolo.
È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione ad altra associazione con finalità analoghe che nel caso specifico viene individuata nell'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18

Collegio dei Sindaci

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Sindaci, composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti, fra i soci maggiorenni, dall'Assemblea.
Il Collegio dei Sindaci dura in carica 4 anni ed i suoi membri sono rieleggibili una sola volta.
Il Collegio dei Sindaci, in linea generale, esercita le proprie funzioni secondo le norme e con le responsabilità che il Codice Civile fissa, con particolare riferimento agli artt. 2403, 2404, 2405 e 2407 in quanto applicabili.
In particolare il Collegio dei Sindaci:

  1. esercita una funzione di controllo sulla regolarità degli atti amministrativi dell'Associazione;
  2. predispone, in collaborazione con l'Amministratore la relazione sulla situazione di bilancio e sull'andamento finanziario da presentare con il consuntivo al Consiglio Direttivo per le deliberazioni di cui agli articolo 8 e articolo 10 del presente Statuto;
  3. esegue periodicamente le verifiche di cassa e degli atti amministrativi.
I Sindaci possono assistere, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Possono chiedere che siano messe a verbale osservazioni sugli argomenti in discussione, limitatamente agli aspetti riguardanti la regolarità amministrativa degli atti.

Articolo 19

Sanzioni e ricorsi riguardanti i soci

Al socio che viola quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento possono, da parte del Consiglio Direttivo essere inflitte le seguenti sanzioni:

Contro i provvedimenti di sospensione dalle attività fino ad un massimo di 30 giorni non è ammesso alcun reclamo o ricorso.
Contro le altre sanzioni è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento al Collegio di Probiviri dell'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario, le cui decisioni sono inappellabili.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri debbono essere motivate; al socio deve essere preventivamente contestato l'addebito con facoltà di essere ascoltato.

Articolo 20

Sanzioni e ricorsi riguardanti i componenti gli Organi

I componenti degli Organi associativi che, nell'esercizio delle loro funzioni e competenze si rendono responsabili di inadempienze ai doveri ed alle norme dello Statuto o dei Regolamenti o di irregolarità nella gestione delle attività di pertinenza, sono passibili di decadenza dalla carica rivestita su deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti, fatto salvo l'obbligo dei risarcimento di eventuali danni arrecati e connessi alle inadempienze, trasgressioni o irregolarità.
I componenti degli Organi dei quali si discute, prima delle decisioni del Consiglio Direttivo, hanno diritto di essere personalmente sentiti e di prendere visione delle contestazioni.
Il provvedimento di decadenza dalla carica o dall'incarico può essere impugnato ricorrendo al Collegio dei Probiviri dell'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri può comunque decidere la decadenza di un Organo dell'Associazione DLF qualora siano riscontrate mancanze di cui al primo comma. In questo caso è ammesso, entro 30 giorni, il ricorso al Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale DLF che si pronuncia in via definitiva.

Articolo 21

Controversie

In caso di controversie fra i soci o fra i soci e l'Associazione, relativamente all'atto costitutivo o al presente Statuto, sarà competente un Collegio di tre arbitri, nominati uno per ciascuno delle parti ed il terzo dall'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, salvo che tali controversie non siano per legge demandate al giudizio dell'autorità giudiziaria.

Articolo 22

Modifiche dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto deliberate dall'Assemblea dei soci devono essere approvate dall'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario ai fini della verifica dei requisiti necessari per la convalida dell'adesione di cui all'articolo 3 del presente Statuto.